Lo Statuto della Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso di Lodi
(Approvato nell'Assemblea dei soci del 20 luglio 2006)
TITOLO PRIMO - Costituzione, denominazione e sede
1 - La Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso di Lodi ha vita dal 1860.
Essa è regolata (direttamente od in via analogica) dalle leggi n. 3818 del 15 aprile 1886, n. 266 dell'11 agosto 1991 e successive modificazioni, n. 59/1992, n. 420/1997, n. 328/2000, n. 383/2000, dal D. Lgs. 460/1997, dalle leggi Regionali e dagli articoli del Codice Civile che regolano la materia.
2 - La Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso ha sede in Lodi, via Callisto Piazza n. 7.
TITOLO SECONDO - Finalità e scopi
3 - La Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso è caratterizzata dal fine originario e costitutivo del mutuo soccorso e della solidarietà sociale - essendo priva di alcun fine di lucro - che persegue:
a) riservando ai Soci un sussidio straordinario in caso di particolare bisogno, malattia, o inabilità al lavoro;
b) riservando alle famiglie dei Soci in condizioni di particolare bisogno un sussidio straordinario in occasione del decesso di uno o più componenti;
c) riservando ai figli dei Soci che si distinguono negli studi o siano in condizioni di particolare bisogno un sussidio straordinario di sostegno;
d) favorendo l'adesione ad organismi nazionali e/o regionali in grado di garantire un quadro organico di prestazioni di natura volontaria integrativa, aventi per scopo la solidarietà del Mutuo Soccorso senza fini di lucro.
4 - La Società, con riferimento ai principi della solidarietà, si propone di attuare iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo, nelle forme dell'associazionismo democratico e del volontariato, e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi; a tal fine si propone in particolare di:
a) promuovere un forte legame solidale tra tutti gli aderenti e fra gli stessi e la comunità locale;
b) programmare e realizzare interventi specifici nel campo dei servizi sociali diretti, in modo particolare, ad organizzare risposte di segretariato sociale, interventi e funzioni di aggregazione sociale ed attività ricreative e di tempo libero attraverso stimoli associativi ed azione mirate a:
1. preservare, tutelare e conservare il patrimonio culturale e artistico - archivistico di proprietà della Società;
2. valorizzare il patrimonio ambientale, storico, archeologico, folcloristico, di usi e tradizioni popolari, soprattutto locali e regionali, con incontri, rassegne, mostre, spettacoli ed attività formativi ed divulgativi;
3. proporre concerti e spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, attività di danza e ballo e feste sociali per favorire l'aggregazione degli associati e lo sviluppo dello spirito di comunità, favorire e concedere l'uso della struttura sociale per promuovere la socializzazione e la vita di relazione, conservando e sviluppando la pratica di usi, costumi e tradizioni locali;
4. gestire la propria sede sociale ed i relativi servizi, finalizzati allo svolgimento di attività sociali, culturali, sportive e di tempo libero.
La Società potrà, inoltre:
a) avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, compresa la collaborazione con enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ed esercitare in via meramente marginale, senza scopo di lucro e con osservanza delle relative norme amministrative e fiscali, anche attività commerciale, per favorire ogni utile forma di trasparente autofinanziamento;
b) svolgere ogni attività connessa al proprio scopo istituzionale nonché attività accessorie in quanto integrative di quelle statutarie;
c) affiliarsi o aderire ad altre organizzazioni, associazioni o movimenti che abbiano finalità similari e/o integrative;
d) attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purchè conformi al presente statuto; in particolare sarà possibile :
1. stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
2. aderire e partecipare a coordinamenti, federazioni, forum, centri di servizio, consulte, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico, del terzo settore in generale e del volontariato.
TITOLO TERZO – Durata, autonomia, ordinamento
5 - La Società ha durata illimitata e si scioglie solo nei casi previsti dalla legge.
6 - L'associazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi partito o movimento politico o religioso.
7 - Possono essere soci tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.
Gli aspiranti devono presentare apposita domanda, indirizzata al Presidente, e sottoscritta da almeno un socio proponente in regola con il pagamento delle quote sociali.
L'aspirante socio, in caso di non accoglimento della domanda, può ricorrere avverso la decisione del Consiglio di Amministrazione, d'intesa col socio proponente, indirizzando il ricorso all'Assemblea Generale, che deciderà in ultima istanza.
La qualità di socio decorre dal momento del versamento alla Società, nei modi e nelle forme previste da apposito regolamento, delle somme indicate nella lettera di comunicazione dell'avvenuta ammissione (o riammissione, in caso di socio decaduto).
8 - obblighi ed impegni dei soci.
I soci ammessi alla società si obbligano ad osservare le norme statutarie, i regolamenti ed i deliberati sociali. S'impegnano inoltre, secondo lo spirito e le tradizioni della società, a condurre una vita improntata ai valori del lavoro e della solidarietà.
9 - Alla società tutti possono accedere - come soci ordinari - purché abbiano raggiunto la maggiore età.
L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare il conferimento del titolo puramente onorifico di "socio benemerito", a quanti soci del sodalizio o semplici cittadini, si siano distinti nel campo del lavoro, dell'arte, della cultura. Detti soci saranno inclusi in un apposito registro, essi non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
10 - Recesso ed espulsione.
Il socio potrà recedere dalla società in qualsiasi momento, senza diritto a rimborso alcuno per le quote precedentemente versate e senza diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Potranno essere espulsi definitivamente coloro che danneggiassero gravemente, moralmente e materialmente, la società, previo giudizio del collegio dei probiviri. Il collegio dei probiviri potrà, per motivi di minore gravità, comminare al socio la pena della sospensione dalla partecipazione alla vita associativa, per un periodo non superiore a nove mesi.
I soci che hanno subito sospensioni, non possono comunque partecipare alle votazioni nè essere eletti alle cariche sociali per nove mesi dal termine della sospensione.
S'intenderà decaduto il socio che sia moroso, per tre esercizi consecutivi, nel versamento delle quote sociali.
11 - Quote sociali.
Sono poste a carico dei soci - su determinazione quantitativa proposta da parte del Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea generale :
a) la quote di ammissione;
b) la quota ordinaria annuale;
c) eventuali quote aggiuntive.
La sottoscrizione della quota d'ammissione ed il versamento delle quote annuali o straordinarie non costituisce in capo al socio alcun diritto al patrimonio sociale, e la partecipazione del socio (non costituendo diritto patrimoniale) non può essere soggetta a cessione a titolo oneroso o gratuito, nè di successione mortis causa.
TITOLO QUARTO - Organi
12 - Sono organi della Società:
1) L'assemblea generale;
2) Il Consiglio di Amministrazione e, nel suo ambito, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Tesoriere, il Segretario, l'esattore;
3) Il Comitato dei Revisori dei Conti;
4) Il Collegio dei Probiviri.
Lo svolgimento delle funzioni sociali in seno agli organi e commissioni sociali è gratuito.
La durata in carica dei membri degli organi sociali è triennale.
Decade automaticamente dalla carica il socio che receda, sia escluso od anche solo sospeso.
L'associazione può nominare un Presidente onorario, anche all'infuori dei suoi soci, tra persone che si siano distinte nel loro ruolo di membri degli organi sociali, o che abbia acquisito particolari meriti nei confronti dell'associazione o delle finalità che essa si prefigge.
13 - L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci in regola con i contributi e impegni verso la Società. Ad essa compete il più ampio potere deliberativo, e il potere di indirizzo generale ed economico della Società.
L'Assemblea Generale:
a. approva il bilancio preventivo e consuntivo e ratifica i rendiconti annuali; approva l'ammontare delle quote sociali;
b. approva e modifica i regolamenti;
c. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
d. decide in merito allo scioglimento della Società ed alle eventuali modifiche dello statuto sociale nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto e da apposito regolamento;
e. decide in merito ai ricorsi di aspiranti soci non ammessi;
f. decide in merito a tutti i casi di competenza dell'Assemblea previsti dal vigente ordinamento giuridico.
L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni anno, convocata dal Presidente d'intesa con il Consiglio di Amministrazione. Si riunisce inoltre su convocazione del Presidente, per affari urgenti e obbligatoriamente su proposta scritta e motivata da parte di almeno dieci soci in regola con la quota sociale. Si riunisce, infine, convocata dal Presidente uscente, il quindicesimo giorno dalla data delle elezioni per le consegne al nuovo Consiglio di Amministrazione.
L'avviso di convocazione dell'assemblea generale avviene mediante l'affissione, nella bacheca della Società e nel sito esterno alla Sede Sociale, di un avviso recante la data, il luogo e l'ora della riunione (con la previsione della seconda convocazione, che deve essere distaccata dalla prima di almeno un'ora, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione, per le quali il distacco temporale tra la prima e la seconda convocazione deve essere di almeno quindici giorni), l'ordine del giorno della seduta e l'esposizione della bandiera sociale. L'avviso deve essere pubblicizzato entro il termine del secondo giorno antecedente la seduta e fino al termine della seduta stessa.
Le delibere dell'Assemblea Generale sono valide se alla stessa partecipano almeno il 15% (quindici per cento) dei Soci (in proprio e/o per delega). Ove in prima convocazione manchi il numero legale, in seconda convocazione la riunione s'intende valida qualunque sia il numero dei presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie (per le quali occorrerà la presenza di almeno il 25% dei soci - in proprio e per delega) e di quella avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione (per la quale è comunque necessaria la presenza fisica di almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto).
Le decisioni vengono assunte – con voto palese - con il voto favorevole :
• di almeno il sessanta per cento dei presenti, per la deliberazione di scioglimento;
• della maggioranza dei presenti, per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie ed in tutti gli altri casi.
Della riunione verrà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, dal segretario (all'uopo previamente nominato dai presenti) e dal Socio più anziano presente; il verbale sarà posto a disposizione degli assenti presso gli uffici dell'associazione, e sarà oggetto di lettura nella successiva riunione dell'assemblea.
14 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri.
I membri del Consiglio di Amministrazione verranno eletti dall'Assemblea generale, e rimarranno in carica per la durata di tre anni.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che tralasciasse ingiustificatamente di intervenire in tre sedute Consiliari consecutive, decadrà dalla carica; in tale caso, come in ogni caso di decadenza prima della naturale scadenza, egli sarà sostituito dal primo Socio non eletto nella medesima assemblea.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione si riunisce, convocato dal Presidente uscente, entro il quindicesimo giorno dalla data delle elezioni, e nel corso della seduta:
a) nomina il Presidente, i due vice-presidenti, il segretario, il tesoriere e l'esattore della Società (cariche riconfermabili);
b) istituisce tutti quegli incarichi utili al buon funzionamento della Società, nominando i responsabili.
Il Consiglio di Amministrazione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi; si riunisce inoltre su richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri. Le convocazioni avvengono mediante lettera semplice da notificare ai consiglieri entro gli otto giorni precedenti la seduta. In casi urgenti la seduta può essere convocata dal Presidente informando i componenti il Consiglio a mezzo telefonico o verbale.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi prende parte almeno la metà dei componenti; esso delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice ed in forma palese.
Al Consiglio di Amministrazione è affidata la direzione e l'amministrazione della Società. Esso attua e rende effettivi i deliberati dell'Assemblea e gli compete inoltre deliberare sui seguenti affari:
1) accettare o respingere l'ammissione di nuovi Soci;
2) propone all'assemblea l'approvazione dell'ammontare di tutte le quote sociali;
3) predispone i regolamenti;
4) predisporre i bilanci di previsione e consuntivi nonché i rendiconti da sottoporre all'assemblea;
5) decidere la data di convocazione dell'Assemblea Generale e l'ordine del giorno della seduta;
6) conferisce a propri membri (compreso il presidente) deleghe e speciali procure per singole o generiche mansioni (quali riscossioni speciali e generali, azioni legali, ricorsi ed eventuali controversie giudiziarie, acquisto, alienazione e permuta di beni mobili eo immobili di proprietà, in uso o in possesso dell'Associazione); deleghe e procure che devono essere formalmente motivate in forma scritta e sostanzialmente rispondente alle reali esigenze ed agli interessi della Società.
7) può, in seguito a particolari esigenze di competenza tecnico giuridica e amministrativa, utilizzare il contributo e/o la consulenza di esperti e professionisti anche esterni alla società.
Al Consiglio di Amministrazione competono inoltre tutte le deliberazioni relative agli affari della Società che non siano, per legge, riservate all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito ai criteri ed ai limiti da perseguire nello svolgimento dell'attività sociale, con particolare riguardo all'attribuzione ai Soci o alle famiglie dei Soci particolarmente bisognose di sussidi straordinari e sempre nei limiti delle risorse disponibili.
I verbali di ciascuna seduta verranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere più anziano d'età presente alla seduta, e affissi nella apposita bacheca per quindici giorni.
15 - L'ufficio di Presidenza: poteri e compiti.
L'ufficio di presidenza viene eletto nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione mediante votazioni separate, e a maggioranza assoluta di voti; esso è composto dal Presidente e da due vice-presidenti.
Il Presidente è il legale rappresentante della società; egli presiede l'assemblea, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione (in sua assenza, il vice-presidente più anziano; in ulteriore mancanza, il socio più anziano).
La carica di presidente può essere riconfermata, ma esclusivamente per un ulteriore mandato; successivamente al secondo, egli potrà comunque essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione.
L'ufficio di presidenza sovrintende al corretto funzionamento dell'associazione, vigilando sull'osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti e sull'attuazione dei deliberati; esso :
a) convoca gli organi secondo le norme statutarie;
b) formula l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I vice-presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In assenza o per impedimento del presidente, ne esercitano le funzioni.
16 - Il comitato dei revisori dei conti: Poteri e compiti.
Il comitato ha il compito di controllo e verifica della gestione economica della società e vigila affinché tale gestione si realizzi secondo i deliberati sociali.
Il comitato:
a) composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea generale;
b) dura in carica tre anni, i componenti possono essere riconfermati una sola volta;
c) entro l'ottavo giorno dalla comunicazione di avvenuta nomina, i componenti eleggono il proprio Presidente;
d) esprime il proprio parere sulle risultanze delle verifiche contabili trimestrali e annuali, dandone ampia e dettagliata relazione scritta all'Assemblea generale.
Il Comitato si riunisce, convocato dal proprio Presidente, per le verifiche di competenza, redige ampio verbale, su apposito registro, in merito alle deliberazioni prese.
Le sedute sono valide se alle stesse partecipano almeno due dei componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza di voti.
Il Presidente del comitato o un componente delegato dal comitato ha l'obbligo di verificare tutti gli atti che intercorrono tra la società ed il tesoriere, sottoscrivendoli; partecipa inoltre di diritto alle sedute del Consiglio di amministrazione con all'ordine del giorno l'esame dei rendiconti contabili e dei bilanci.
17 - Il collegio dei probiviri: poteri e compiti.
Il collegio esamina gli atti ed i comportamenti in merito a casi disciplinari, riferendo al Consiglio di amministrazione e proponendo le eventuali sanzioni da adottare a carico dei soci.
Il collegio :
a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea generale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati per una sola volta;
b) entro l'ottavo giorno dalla comunicazione di avvenuta nomina, i componenti eleggono il proprio Presidente;
c) il collegio si riunisce, convocato dal suo Presidente, per gli atti di propria competenza;
d) le sedute sono valide se alle stesse partecipano almeno due dei suoi componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza di voti.
e) ha il compito di verificare, con tutti i mezzi idonei e leciti, i fatti o gli atti addebitati ai soci sottoposti a provvedimento disciplinare;
f) può convocare, in qualità di testimone, qualsiasi socio a conoscenza dei fatti. Il socio convocato ha l'obbligo di presentarsi. In caso di eventuale rifiuto il Presidente del collegio può applicare autonomamente la sanzione di sospensione del socio per la durata massima di 90 giorni.
g) riferisce obbligatoriamente, nella persona del proprio Presidente o di un delegato, al Consiglio di amministrazione in merito ai fatti esaminati,
h) redige apposito verbale, sottoscritto dal suo Presidente, dai componenti e dal segretario della società, in merito alle vicende sottopostogli.
Al collegio dei Probiviri ciascun socio può sottoporre istanze di annullamento od inefficacia di deliberati assembleari.
18 - Il Segretario.
Il Segretario ha il compito di coordinare sul piano tecnico, amministrativo e organizzativo le attività della società, e curare la tenuta dei registri degli organi statutari.
Il segretario:
• assiste ai lavori degli organismi e delle commissioni;
• redige i verbali delle sedute dandone successiva lettura;
• è responsabile della custodia degli atti della società;
19 - Il tesoriere.
Il tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale e deve renderne conto a ogni richiesta fatta dall'assemblea o dal Consiglio di amministrazione.
Il tesoriere:
a) da corso a tutte le operazioni - verso terzi - di riscossione e pagamento deliberate dal Consiglio di amministrazione;
b) non può effettuare versamenti o pagamenti senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza;
c) è depositario del registro delle entrate e spese della società;
d) lavora in stretta collaborazione con il Presidente ed il Segretario della società, il quale può assumere le sue funzioni in caso di momentanea assenza o impedimento.
20 - L'esattore
L'esattore è un membro del Consiglio di amministrazione specificamente delegato a riscuotere le contribuzioni dei soci relative alle quote sociali e tutte le altre somme stabilite dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione. Di quanto incassato rilascia ai soci apposite ricevute, numerate, timbrate e sottoscritte.
La carica di esattore può essere assunta direttamente dal tesoriere.
TITOLO QUINTO Del patrimonio e della destinazione dei beni in caso di scioglimento
21 - La società :
• non distribuisce in alcun modo utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;
• garantisce, mediante idonee forme di pubblicità, la libera partecipazione di tutti i soci, senza esclusione alcuna, alla vita ed alla amministrazione della società in tutti gli ambiti e poteri;
• esclude espressamente la temporaneità nella partecipazione alla vita associativa;
• redige e approva annualmente i rendiconti economici e finanziari secondo le disposizioni statutarie e le vigenti norme di legge;
• elegge i propri organismi istituzionali secondo la modalità del voto singolo (a parità di voti prevale la votazione cui accede il socio con maggior anzianità sociale);
• non ammette in alcun modo la trasmissibilità della quota associativa o di qualsiasi altro contributo tra Soci.
22 - Categorie Patrimoniali
Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili o immobili nonché dall'insieme di tutti i proventi, ordinari e straordinari, e titoli appartenenti alla Società.
23 - Devoluzione dei beni in caso di scioglimento della Società.
In caso di scioglimento, fatti salvi i diritti dei terzi, il patrimonio della Società verrà devoluto a favore di organismi aventi analoghe finalità e scopi, e così :
- ad altra mutua od associazione avente finalità analoghe
- a fini di pubblica utilità;
ovvero
- secondo le norme dettate in materia di cooperative ed enti mutualistici.